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Impianti fotovoltaici per le strutture alberghiere e termali – semplificazioni delle procedure autorizzatorie – chiarimenti ministeriali

Il comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50
consente, fino al prossimo 31 dicembre 2024, di realizzare impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt
picco (kWp), in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, a seguito del solo
deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, purché le aree..

Per maggiori informazioni consultare Prot. n. FedTo218Dir.24 oppure contattaci